Whistleblowing

Il sistema interno di segnalazione delle violazioni

​​​​​​​​Con il termine whistleblower (dall'inglese: to blow the whistle - soffiare il fischietto) si fa generalmente riferimento alla persona che, venuta a conoscenza di atti o fatti potenzialmente illeciti nel proprio contesto lavorativo, decide di denunciarli servendosi di canali interni riservati e indipendenti, appositamente previsti dall'azienda.

Fondazione Unipolis ha adottato un sistema interno per la segnalazione delle violazioni che ha l'obiettivo di salvaguardare la riservatezza dell'identità del segnalante e tutelarlo da condotte ritorsive conseguenti alla segnalazione, in linea con la normativa emanata in materia di whistleblowing a livello europeo e nazionale (da ultimo, il D. Lgs. 15 marzo 2023 n. 24, che recepisce nell'ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2019/1937).

Il sistema di segnalazione, a cui si rinvia per ogni dettaglio, è illustrato nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo​ (capitolo 5.6 della Parte Generale) adottato dalla Fondazione, consultabile da questa pagina.

Ai sensi del Modello, la Fondazione ha istituito un proprio canale dedicato, gestito da strutture autonome e indipendenti, attraverso il quale è possibile segnalare comportamenti, atti od omissioni – compresi i fondati sospetti – di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo e che ritiene possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività svolta dalla Fondazione.

In particolare, è previsto per tutti i segnalanti l'utilizzo di una apposita Piattaforma informatica – disponibile al link indicato in questa pagina – idonea a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

Al ricorrere di determinate condizioni previste dalla normativa, è possibile effettuare segnalazioni esterne direttamente all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Il Segnalante può presentare all'ANAC una segnalazione esterna se, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

  • nel contesto lavorativo non è prevista l'attivazione del canale interno come obbligatoria o, se previsto, non è stato attivato o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto whistleblowing;
  • ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
  • ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Tali ​Segnalazioni esterne possono essere effettuate tramite i canali istituiti ai sensi dell'art. 7 del Decreto whistleblowing, secondo le modalità indicate sul sito dell'ANAC (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing).

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​​​Manuale Segnalante


Link correlati: Whistleblowing – Piattaforma​




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